Art. 7 Definizione
L'agente intermediario di buona volontà è colui che esercita la professione di vendita, acquisto, vendita, consegna o acquisizione di una buona volontà, qualunque sia il tipo di attività svolta.
Art. 8 garanzie
1 L'agente intermediario di buona volontà non può esercitare la sua professione senza fornire una garanzia di 10.000 F, costituita in contanti o sotto forma di una garanzia congiunta e di varie garanzie sottoscritta da una banca approvata dal dipartimento o sotto forma di assicurazione di fideiussione stipulata con una compagnia di assicurazioni o una società professionale o mutua approvata dal dipartimento; negli ultimi due casi, l'assicurato deve giustificare in ogni momento il pagamento del premio per l'anno in corso e l'anno successivo.
2 La garanzia copre la responsabilità professionale dell'agente intermediario nell'avviamento. Non è stata rilasciata fino a due anni dalla data di cancellazione dal registro della sua professione.
Art. 9 Agente commerciale
Gli agenti aziendali debitamente autorizzati dal dipartimento che desiderano esercitare la professione di agente intermediario in buona volontà sono esenti dall'obbligo di richiedere un'autorizzazione.
Art. 10 Consiglio di vigilanza
1 Gli agenti di buona volontà sono soggetti, fatte salve le norme di diritto comune, alla supervisione di un comitato di 5 membri, composto da:
composizione
a) il consigliere di stato incaricato del dipartimento o il suo delegato, che lo presiede;
b) 1 giudice presso il tribunale civile, nominato dal tribunale;
c) altri 3 membri scelti tra agenti e agenti di affari, di cui 1 nominato dal Consiglio di Stato e 2 da tutti gli agenti e agenti di affari.
2 Inoltre, vengono scelti 2 sostituti tra gli agenti e gli agenti di buona volontà, uno dei quali è nominato dal Consiglio di Stato e l'altro da tutti gli agenti di buona volontà e agenti commerciali.
3 I regolamenti di attuazione stabiliscono la procedura per l'elezione dei 2 membri titolari e di un membro supplente da parte di tutte le imprese e agenti di commercio (11).
Art. 11 sessioni
Il comitato di vigilanza può riunirsi validamente solo se sono presenti almeno 3 dei suoi membri.
Art. 12 abilità
1 La missione della commissione di vigilanza è garantire che gli agenti in buona volontà esercitino la propria professione conformemente alle leggi, ai regolamenti, alle consuetudini e alle leggi in vigore nel Cantone.
2 In caso di colpa di un agente commerciale, la commissione, in base alla gravità del caso, può imporre le seguenti sanzioni:
a) l'avvertimento, orale o scritto;
b) rimprovero scritto;
c) sospensione, vale a dire la revoca temporanea dell'autorizzazione per un periodo da 3 mesi a 3 anni;
d) rimozione, vale a dire il ritiro permanente dell'autorizzazione.
3 Nessuna sanzione può essere imposta nei confronti dell'autore del reato senza che quest'ultimo sia stato ascoltato o debitamente convocato.
4 La sospensione e la rimozione sono soggette a ratifica da parte del dipartimento.
5 Sono pubblicati nella scheda di avviso ufficiale.
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